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Sez. 1 - , Ordinanza n. 29356 del 14/11/2018 (Rv. 651586 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Autorità giudiziaria ordinaria e dei tribunali regionali delle acque pubbliche - Riparto di competenze - Criteri.
Stato
decisa il 2018-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651586-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE

La distinzione tra le competenze dell'Autorità giudiziaria ordinaria e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche attiene all'oggetto delle controversie, rientrando nell'ambito delle competenze del giudice specializzato le sole cause che involgano questioni relative alla demanialità delle acque pubbliche, o al contenuto e ai limiti delle concessioni di utenze, o al diritto nei confronti dell'Amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o quelle che, comunque, incidano pure indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Ne consegue che rientra nella competenza del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto il diritto all'acquisto di un'area demaniale ex art. 5 bis l. n. 212 del 2003 e quella consequenziale risarcitoria da inadempimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)