Sez. 1, Sentenza n. 3133 del 12/11/1997 Ud. (dep. 12/03/1998) Rv. 210185 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Deposito dei provvedimenti del P.M. e del G.I.P., nonché dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni - Inosservanza di tale prescrizione - Nullità - Esclusione - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'omissione del deposito dei provvedimenti del P.M. e del G.I.P., nonché del contenuto delle trascrizioni, nelle forme previste dall'art. 268, quarto e sesto comma, c.p.p. non dà luogo ad alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in quanto non prevista dalla legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)