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Sez. 5, Sentenza n. 50 del 03/10/1986 Ud. (dep. 08/01/1987) Rv. 174760 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - EMISSIONE - OBBLIGHI DEL CORRENTISTA - ACCERTAMENTO DEL "BUON FINE" - AMMISSIONE - RESPONSABILITÀ PER COLPA NON LIEVE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1986-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174760-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - EMISSIONE - OBBLIGHI DEL CORRENTISTA - ACCERTAMENTO DEL "BUON FINE" - AMMISSIONE - RESPONSABILITÀ PER COLPA NON LIEVE - FONDAMENTO.*

Il correntista, il quale, dopo il deposito a suo favore di un assegno bancario, intenda emettere assegni, deve previamente accertarsi del "buon fine" del medesimo; per cui, qualora non lo faccia, incorre in colpa non lieve, con conseguente inconfigurabilità dell'esimente dell'errore scusabile e, quindi, se gli assegni emessi risultino a vuoto, in responsabilità penale. Infatti, il delitto di emissione di assegni a vuoto è punibile sia a titolo di dolo che a titolo di colpa. (V mass n 162154; (V mass n 152249).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)