Sez. 1, Sentenza n. 2947 del 15/05/1984 (Rv. 434992 - 01)
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - IN GENERE - CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 15 GENNAIO 1959 SUI TRASPORTI TIR, RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE N. 1517 DEL 1962 - CONTENUTO - LIMITI - DISPOSIZIONE DELL'ART. 16 DELLA CONVENZIONE CONCERNENTE L'ESONERO DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI E TASSE NORMALMENTE ESIGIBILI, NEL CASO DI MERCE PERITA PER FORZA MAGGIORE - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA INTERNA - NECESSITÀ.*
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - IN GENERE - CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 15 GENNAIO 1959 SUI TRASPORTI TIR, RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE N. 1517 DEL 1962 - CONTENUTO - LIMITI - DISPOSIZIONE DELL'ART. 16 DELLA CONVENZIONE CONCERNENTE L'ESONERO DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI E TASSE NORMALMENTE ESIGIBILI, NEL CASO DI MERCE PERITA PER FORZA MAGGIORE - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA INTERNA - NECESSITÀ.*
La convenzione di Ginevra del 15 gennaio 1959 sui trasporti Tir, resa esecutiva in Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1517, prevede, tra l'altro, che i trasporti abbiano luogo sotto la garanzia "d'associations agrees" e sotto la copertura di un documento denominato "carnet Tir", che tali associazioni sono abilitate a rilasciare, assumendo, congiuntamente e solidalmente, l'Obbligo dell'assolvimento dei diritti e delle somme dovute dai vettori detentori delle merci trasportate in caso di mancato scarico del documento cauzionale, ma non ha inteso creare una disciplina doganale uniforme per gli stati aderenti, lasciando, invece, nella disponibilità di ciascuno stato la disciplina del rapporto tributario doganale, sia per quanto attiene alla indicazione del presupposto dell'imposizione ed al sorgere della pretesa tributaria, sia per quanto riguarda le ipotesi di esenzione e la Determinazione del momento in cui la causa di esenzione deve venire in essere perché possa operare. Di conseguenza, anche la disposizione dell'art. 16 della convenzione, la quale stabilisce in via generale che dovrà essere accordato l'esonero dal pagamento dei diritti e tasse normalmente esigibili quando risulti, "à la satisfaction des autorites douanieres", che la merce sia perita per forza maggiore, deve essere correlata alla normativa interna, nel senso che il perimento per forza maggiore, cui la detta disposizione intende collegare l'esonero, è quello che è tale secondo l'ordinamento dello stato e che opera, come causa ostativa al sorgere del presupposto dell'imposizione, nei limiti, anche temporali, in cui opera nello ordinamento interno.*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1517, Tratt. Internaz. 15/01/1959 num. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)