Codice di procedura civile
Testo in vigore al
Art. 446 Istituti di patronato e di assistenza sociale
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.
Art. 447 Esecuzione provvisoria
1. Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.
2. Si applica il disposto dell'articolo 431.
Art. 447-bis Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto
1. Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.8890136
2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.90
3. Il giudice puo' disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo, di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.
4. Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
Il giudice d'appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stessa possa derivare l'altra parte gravissimo danno.6772
Art. 448
ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533
Art. 449
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Art. 450
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Art. 451
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Art. 452
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Art. 453
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Art. 454
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Art. 455
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Art. 456
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Art. 457
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Art. 458
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Art. 459
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Art. 460
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Art. 461
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Art. 462
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Art. 463
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Art. 464
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Art. 465
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