diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 324 del 04/02/1967 (Rv. 326168 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FORME DI INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO - LE DUE FASI DEL GIUDIZIO - POTERI DEL PRETORE - UNIFICAZIONE DELLE DUE FASI - ORDINANZA DI REINTEGRA CON RISERVA DELL'ECCEZIONE DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA PROPOSTA DAL CONVENUTO - UNIFICAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1967-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326168-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FORME DI INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO - LE DUE FASI DEL GIUDIZIO - POTERI DEL PRETORE - UNIFICAZIONE DELLE DUE FASI - ORDINANZA DI REINTEGRA CON RISERVA DELL'ECCEZIONE DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA PROPOSTA DAL CONVENUTO - UNIFICAZIONE - INSUSSISTENZA.*

Il pretore puo unificare le due fasi, nelle quali normalmente si svolge il giudizio possessorio, quando ritenga che sussistano elementi sufficienti per la definizione della controversia. In tal caso la pronuncia, che egli emetta in Forma di ordinanza, ha il contenuto e l'efficacia di una sentenza. Deve escludersi che il pretore abbia compiuto tale unificazione, quando con l'ordinanza emessa egli abbia disposto l'immediata reintegra e contestualmente precisato che e necessaria la prosecuzione del giudizio possessorio sopratutto per la trattazione delle eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, fra cui quella di difetto di legittimazione attiva di alcuni degli attori.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)