Sez. 3, Sentenza n. 338 del 01/02/1968 (Rv. 331290 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - OCCULTAMENTO DEL VIZIO - ESTREMI.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - OCCULTAMENTO DEL VIZIO - ESTREMI.*
L'occultamento del vizio della cosa venduta non puo essere identificato nel semplice silenzio, dovendo consistere invece in un'attivita illecita diretta, con particolari accorgimenti, a nascondere il vizio stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)