Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 245 del 1999
Massime (1)
Massima n. 24799
- Reato in genere
- Prescrizione
- Atti interruttivi
- Previsione tra di essi dell'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero e non invece dell'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero
- Denunciata ingiustificata disparità di trattamento tra imputati, con incidenza sul diritto di difesa
- Richiesta di sentenza additiva non consentita dal principio di legalità
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 160, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede, fra gli atti che producono l'effetto di interrompere il corso della prescrizione del reato - al pari dell'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero - l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. Come la Corte ha già affermato nel decidere, anche di recente, identiche questioni, e senza che nell'attuale ordinanza di rimessione vengano addotti validi argomenti in contrario, il principio di legalità sancito dall'art. 25 Cost. non le consente infatti di adottare pronunce additive del tipo richiesto dal giudice 'a quo'. - Nello stesso senso, da ultimo, O. nn. 178/1997 e 412/1998.
Norme impugnate
- art. 160, comma 2, c.p.
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 25, comma 2, Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1998 dal Tribunale militare di Cagliari, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale militare di Cagliari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede, fra gli atti che producono l'effetto di interrompere il corso della prescrizione del reato, l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, deducendone il contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;
che a parere del giudice a quo sarebbe del tutto irragionevole non includere nella dizione "interrogatorio reso davanti al pubblico ministero" anche l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero data l'identità dei due atti, promananti sempre dal medesimo organo;
che sarebbe altresì violato il diritto di difesa in quanto l'indagato interrogato dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero potrebbe fare affidamento sul decorso del termine della prescrizione e sarebbe quindi maggiormente garantito mentre l'imputato interrogato direttamente dal magistrato si troverebbe di fronte al compimento di un atto avente efficacia interruttiva;
che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
punto 2
Considerato che questa Corte chiamata più volte a pronunciarsi sul medesimo tema ha affermato - v. da ultimo ordinanze n. 178 del 1997 e n. 412 del 1998 - esserle inibita l'adozione di pronunce additive del tipo richiesto dal giudice a quo ostandovi il principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione;
che gli argomenti ulteriori addotti a sostegno della questione non modificano quanto da questa Corte ribadito nella citata ordinanza n. 412 del 1998, successiva all'ordinanza del giudice rimettente;
che pertanto la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze