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Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Non si puo' procedere al sequestro o pignoramento ed in genere, ad atti esecutivi su beni mobili od immobili, navi, crediti, titoli, valori, e ogni altra cosa spettante ad uno Stato estero, senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.

2. Le procedure in corso non possono essere proseguite senza la detta autorizzazione.

3. Le disposizioni suddette si applicano soltanto a quegli Stati, che ammettono la reciprocita', la quale deve essere dichiarata con decreto del Ministro.

4. Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l'autorizzazione non e' ammesso ricorso ne' in via giudiziaria, ne' in via amministrativa.2

Art. 2

1. Il presente decreto andra' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato dalla Regia nave Savoia, addi' 30 agosto 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco - Volpi
- Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addi' 24 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 110. - Granata.