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Sez. 6, Sentenza n. 5531 del 27/03/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 205011 - 01

Partiti politici | Finanziamento occulto - Reato plurisoggettivo - Sussistenza - Punibilità di uno solo dei due concorrenti - Sussistenza - Reato a dolo incrociato - Esclusione - Necessità di accordo sulla provenienza del finanziamento e sull'assenza delle condizioni di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205011-01

Partiti politici

Pur potendosi qualificare il finanziamento occulto ai partiti come un reato plurisoggettivo, cioè a concorso necessario, va peraltro riconosciuto che siffatta struttura dell'illecito non esclude che uno dei due concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro. In particolare il reato "de quo", per quanto concerne l'elemento soggettivo, non è a dolo incrociato non richiedendo la norma penale accordo dell'erogatore e del percettore sulla provenienza del finanziamento e sulla mancanza delle condizioni che legittimerebbero lo stesso, una semplice consapevolezza, per la punibilità di ciascuno dei correi, dei suddetti dati.

Riferimenti normativi: Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)