Sez. U, Sentenza n. 4560 del 24/10/1977 (Rv. 388163 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NATURA DI ENTE PUBBLICO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NATURA DI ENTE PUBBLICO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
L'associazione nazionale carabinieri e persona giuridica privata, in quanto il perseguimento di finalita del piu alto contenuto etico e ideale, coincidenti con quelli dello stato e degli enti pubblici, non e elemento sufficiente a trasformare un organismo privato in ente pubblico se le finalita da esso perseguite non siano anche finalita esclusive dello stato e degli enti pubblici, tali cioe, che solo ad essi ne sia riservata istituzionalmente la realizzazione. Conseguentemente, la controversia relativa al rapporto di lavoro di un dipendente della predetta associazione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 3812/74, mass n 372342; (V 2961/73, mass n 366616).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Regio Decr. Legge 02/08/1943 num. 704, DPR 25/07/1956 num. 1286
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)