diritto.io

Regolamento (CE) n. 584/2001 della Commissione del 26 marzo 2001 che modifica i regolamenti (CE) n. 1103/2000 e (CE) n. 1926/2000 relativi alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1o luglio al 30 settembre 1999 e dal 1o ottobre al 31 dicembre 1999

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura1, in particolare l'articolo 27, paragrafo 6,

Il regolamento (CE) n. 104/2000 ha sostituito il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca2, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 2001. L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 dispone la concessione di un'indennità alle organizzazioni di produttori per il tonno consegnato all'industria di trasformazione, come era già previsto dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

Con i regolamenti della Commissione (CE) n. 1103/20003 e (CE) n. 1926/20004, l'indennità prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è stata concessa alle organizzazioni di produttori rispettivamente dal 1o luglio al 30 settembre e dal 1o ottobre al 31 dicembre 1999 per il tonno albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg per pezzo, per il tonno albacora (Thunnus albacares) di peso non superiore a 10 kg per pezzo e per il tonnetto striato [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis].

Secondo le autorità spagnole alcuni soci dell'organizzazione di produttori OPTUC (Organización de Productores Asociados de Túnidos Congelados) si sono ritirati da questa organizzazione nel mese di giugno 1998 e hanno aderito all'organizzazione di produttori Opagac (Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores de España). Il 16 ottobre 2000 le autorità spagnole hanno trasmesso alla Commissione i dati definitivi concernenti i quantitativi di tonno venduti e consegnati all'industria di trasformazione dai soci delle organizzazioni di produttori suddette nel periodo dal 1o luglio 1995 al 30 giugno 1998. Questi dati definitivi hanno modificato i dati trasmessi alla Commissione il 30 luglio 1998 in seguito al passaggio di imprese e pescherecci dalla OPTUC alla Opagac.

I dati forniti dalle autorità spagnole hanno un'incidenza sulla ripartizione dei quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità tra le due organizzazioni di produttori in causa nei periodi dal 1o luglio al 30 settembre 1999 e dal 1o ottobre al 31 dicembre 1999, quali figurano rispettivamente nell'allegato del regolamento (CE) n. 1103/2000 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 1926/2000.

I regolamenti (CE) n. 1103/2000 e (CE) n. 1926/2000 devono pertanto essere modificati.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

L'allegato del reglamento (CE) n. 1926/2000 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione