Sez. 4, Sentenza n. 2687 del 24/10/1986 Ud. (dep. 04/03/1987) Rv. 175266 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INDEBOLIMENTO PERMANENTE - CRITERI DELL'APPREZZABILITÀ DELL'INDEBOLIMENTO - DANNO A DUE DITA DELLA MANO CON AMPUTAZIONE PARZIALE - SUSSISTENZA DELLA AGGRAVANTE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INDEBOLIMENTO PERMANENTE - CRITERI DELL'APPREZZABILITÀ DELL'INDEBOLIMENTO - DANNO A DUE DITA DELLA MANO CON AMPUTAZIONE PARZIALE - SUSSISTENZA DELLA AGGRAVANTE.*
In tema di lesioni aggravate dall'indebolimento permanente di un senso o di un organo, il criterio dell'apprezzabilità della menomazione che presiede alla identificazione dell'indebolimento porta ad escludere l'aggravante soltanto quando esso indebolimento sia così lieve che non si riesce neppure a percepirlo e valutarlo. Ne consegue che se in un infortunio sul lavoro la vittima riporta un danno valutato intorno al 6% della funzione del secondo e terzo dito della mano destra, con amputazione parziale dello stesso, poiché la mobilità dell'organo prensorio richiede la piena efficienza di tutte le dita, non può dirsi che la mano sia in grado di svolgere la normale attività o che non abbia subito nocumento di sorta o irrilevante, per cui ritualmente è dichiarato colpevole l'autore del reato così definito e contestato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)