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Sez. 3, Sentenza n. 5588 del 17/04/1995 Ud. (dep. 17/05/1995) Rv. 202334 - 01

Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Proscioglimento prima del dibattimento (sentenza predibattimentale) | Imputato contumace - Non opposizione del difensore all'adozione del proscioglimento predibattimentale - Validità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202334-01

Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Proscioglimento prima del dibattimento (sentenza predibattimentale)

In tema di proscioglimento predibattimentale, l'opposizione dell'imputato contumace può essere espressa anche dal difensore. A questo competono, infatti, a norma dell'art. 99 cod. proc. pen., le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che siano riservati personalmente a quest'ultimo. Poiché per l'assenso al proscioglimento predibattimentale, l'art. 469 cod. proc. pen. non ha riservato personalmente all'imputato il relativo potere, il consenso del difensore è validamente dato per l'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)