Sez. U, Sentenza n. 22570 del 28/10/2011 (Rv. 619528 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Provvedimento cautelare irrogato dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Adozione di nuova misura più grave - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'irrogazione da parte della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di una nuova misura cautelare più grave rispetto a quella già adottata presuppone la verifica non solo dell'aggravamento delle esigenze cautelari ma anche della sopravvenuta insufficienza di quella originariamente disposta. (Nella specie, l'iniziale misura del trasferimento cautelare d'ufficio era stata annullata dal giudice amministrativo limitamente alla designazione della sede di destinazione e, dunque, il provvedimento restava efficace quanto alla preclusione, per il magistrato, "di esercitare le funzioni giurisdizionali" nella sede di provenienza; le S.U., pertanto, sul rilievo che l'originaria misura aveva già determinato l'allontanamento del magistrato dalla propria sede - e che per la nuova sede il Consiglio Superiore avrebbe potuto provvedere in provvisoria ottemperanza della pronuncia del giudice amministrativo - hanno cassato la decisione della Sezione disciplinare attesa la mancanza di ogni comparazione tra l'originaria misura e quella nuova ed aggravata della sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)