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Sez. 1, Sentenza n. 11209 del 06/11/1998 (Rv. 520456 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - IN GENERE | Intervento statale per l'edilizia a Napoli - Potere di ultimazione delle opere in corso - Spettanza al Sindaco ed al Funzionario CIPE dall'art. 84 legge n. 219 del 1981 - Ambito di esercizio - Individuazione di nuove aree - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520456-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - IN GENERE

A norma dell'art. 84, ultimo comma, della legge n. 219 del 1981 (Intervento statale per l'edilizia a Napoli), tra i poteri connessi alle "operazioni in corso" non può comprendersi l'individuazione di nuove aree, in quanto questa attività, anche se attuata al fine di completare più ampi programmi di ricostruzione, già avviati mediante precedenti individuazioni ed occupazioni, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 80, comma quinto, del D.L. n. 75 del 1981, convertito nella citata legge n. 219 del 1981. Principio, questo, valido sia per il Sindaco - Commissario (nell'ambito dei compiti affidatigli dal citato art. 84), sia per il Funzionario unico nominato con ordinanza CIPE del 30 marzo 1989 (emessa in attuazione del medesimo art. 84).

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1981 num. 219 art. 84, Decreto Legge 19/03/1981 num. 75 CORTE COST., Legge 09/08/1986 num. 472, Decreto Legge 30/06/1986 num. 309 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)