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Sez. 1, Sentenza n. 1163 del 13/05/1964 (Rv. 301658 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - APPELLATO VITTORIOSO - ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA DELLA PROVA - ONERE DI RIPROPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1964-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301658-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - APPELLATO VITTORIOSO - ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA DELLA PROVA - ONERE DI RIPROPOSIZIONE.*

L'appellato, vittorioso in primo grado, ha l'Onere di riproporre in appello l'eccezione d'inammissibilita della prova raccolta in primo grado, per non incorrere nella presunzione di rinunzia di cui all' art.346 cod.proc.civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)