Sez. 1, Sentenza n. 1163 del 13/05/1964 (Rv. 301658 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - APPELLATO VITTORIOSO - ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA DELLA PROVA - ONERE DI RIPROPOSIZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - APPELLATO VITTORIOSO - ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA DELLA PROVA - ONERE DI RIPROPOSIZIONE.*
L'appellato, vittorioso in primo grado, ha l'Onere di riproporre in appello l'eccezione d'inammissibilita della prova raccolta in primo grado, per non incorrere nella presunzione di rinunzia di cui all' art.346 cod.proc.civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)