Sez. 2, Sentenza n. 436 del 22/01/1982 (Rv. 418136 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - CONTRATTO CONTENENTE L'OBBLIGAZIONE DI UNA PARTE A CEDERE A UN DATO PREZZO LA SUA QUOTA DI COMPROPRIETÀ A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI - FISSAZIONE DI UN TERMINE FINALE DI VALIDITÀ - IRRILEVANZA - ESERCIZIO DEL DIRITTO POTESTATIVO DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA - PRESCRIZIONE - DECENNALE - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI MERCATO - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - CONTRATTO CONTENENTE L'OBBLIGAZIONE DI UNA PARTE A CEDERE A UN DATO PREZZO LA SUA QUOTA DI COMPROPRIETÀ A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI - FISSAZIONE DI UN TERMINE FINALE DI VALIDITÀ - IRRILEVANZA - ESERCIZIO DEL DIRITTO POTESTATIVO DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA - PRESCRIZIONE - DECENNALE - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI MERCATO - CONSEGUENZE.*
Integra la figura giuridica dell'opzione di cui all'art. 1331 cod. civ. il contratto con cui una delle parti si obbliga a cedere, ad un prezzo concordato, la sua quota di comproprietà di un bene immobile a seguito della richiesta proveniente da ciascuna delle altre parti contraenti. Tale contratto impegna irrevocabilmente il proponente, anche senza la fissazione di un termine finale di validità, e l'Esercizio del diritto potestativo di accettazione della proposta può avvenire nel termine prescrizionale di dieci anni ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., mentre il mutamento delle condizioni di mercato non determina l'inefficacia del contratto, ma può solo legittimare, ove si tratti di un contratto sinallagmatico, la possibilità di ottenere la risoluzione ope iudicis e art. 1467 cod. civ. e, ove si tratti di contratto con obbligazioni a carico di una sola parte, la riduzione della prestazione o la riconduzione del contratto ad equità ex art. 1468 cod. civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1468, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)