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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9610 del 13/04/2017 (Rv. 643956 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Elusione fiscale - Abuso del diritto - Nozione - Onere della prova - Riparto - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643956-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In materia tributaria, costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non avesse fornito la prova che l'intento economico unico dell'operazione fosse un indebito risparmio fiscale, senza invece valorizzare i diversi elementi sintomatici della sussistenza dell'abuso allegati dalla stessa).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)