Sez. 6, Sentenza n. 10791 del 26/02/2026 Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289670-01
PENA - IN GENERE | Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Limiti soggettivi alla loro applicabilità di cui al novellato art. 59, comma 1, lett. a), legge n. 689 del 1981 - Estensione alle misure alternative alla detenzione - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
PENA - IN GENERE
La preclusione all'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilita dall'art. 59, comma 1, lett. a), legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall'art. 71, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle pene sostitutive medesime, non può intendersi riferita, per il divieto di analogia, anche ai casi di violazione e revoca di una misura alternativa alla detenzione.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 lett. A CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 67 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. G CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)