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Sez. 6, Sentenza n. 2066 del 09/11/1995 Ud. (dep. 23/02/1996) Rv. 204155 - 01

Professionisti - In genere | Avvocati - Sospensione dall'esercizio della professione - Adottato dall'Ordine degli avvocati e procuratori - Pena accessoria dell'interdizione di cui all'art. 30 cod. pen. - Diversità di natura delle due sanzioni - Sussistenza - Conseguenza - Fattispecie: esercizio abusivo di professione di avvocato.
Stato
decisa il 1995-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204155-01

Professionisti - In genere

La sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense adottata dall'Ordine degli avvocati e procuratori non ha alcuna comunanza con la pena accusatoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione di cui all'art. 30 cod. pen.: mentre la prima costituisce estrinsecazione di una funzione amministrativa, la seconda rappresenta una sezione penale perché consegue di diritto alla condanna come effetto penale della stessa. Le due sanzioni pertanto operano in ambiti e su basi diverse, per cui possono concorrere e le sorti dell'una non sono influenzate da quelle subite dall'altra. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che, essendo stata dichiarata estinta per indulto ex d.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 la pena accessoria dell'interdizione dalla professione, del pari potesse ritenersi estinta la sospensione cautelare; con riguardo ad una siffatta fattispecie è stata pertanto ritenuta la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 30 CORTE COST., Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 43, Legge 17/02/1971 num. 91 art. 4, DPR 16/12/1986 num. 865 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)