Sez. T, Ordinanza n. 31750 del 10/12/2024 (Rv. 673243-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Società di persone a ristretta base familiare - Indagini bancarie - Risultanze di conti correnti intestati ai soci - Utilizzazione - Legittimità - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO
In tema di accertamenti per IVA e per imposte dirette sui redditi di società di persone a ristretta base familiare in cui gli unici due soci sono coniugi e uno dei due è anche legale rappresentante, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari a loro intestati, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, desumendo, tra l'altro, dalla relazione di parentela di primo grado tra i soci e dal fatto che uno dei due è legale rappresentante, circostanziati indizi, idonei
a far presumere la sovrapposizione tra interessi personali e della società, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)