Sez. 1, Sentenza n. 454 del 19/01/1984 (Rv. 432687 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTENUTO E FORMA - IN GENERE - DICHIARAZIONE ANALITICA E DOCUMENTATA - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - ANALITICITÀ - NECESSITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTENUTO E FORMA - IN GENERE - DICHIARAZIONE ANALITICA E DOCUMENTATA - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - ANALITICITÀ - NECESSITÀ.*
Nel sistema del testo unico delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, quando il contribuente ha presentato una denuncia di redditi completa, corredando la dichiarazione di scritture, di libri, di documenti l'accertamento non può prescindere dalla denuncia stessa, e l'ufficio deve, a pena di nullità, motivare specificamente l'accertamento medesimo. (Conf 6386/79, mass n 403114).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)