Sez. 2, Sentenza n. 578 del 20/02/1969 (Rv. 338763 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - INIZIATIVA DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - INIZIATIVA DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
Il giudice ha il potere, del tutto svincolato dall'iniziativa delle parti, d'inquadrare nello schema della esatta disciplina giuridica i fatti ed i rapporti sottoposti al suo esame, onde applicare le corrispondenti norme di legge o i principi giuridici che meglio vi si attaglino. (V. 1729-68, mass. 333591 2483-67, mass. 329788).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)