Sez. 1, Sentenza n. 7337 del 01/07/1995 (Rv. 493164 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA PRINCIPALE | Atto di disposizione di diritti reali su terreno qualificato come agricolo dal piano regolatore - Aliquota del 15 per cento - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA PRINCIPALE
In tema di imposta di registro, quando un suolo è stato incluso in un piano urbanistico che lo qualifica come agricolo e dunque, allo stato, non ne consente la piena utilizzazione edilizia, la registrazione dell'atto che disponga dei relativi diritti reali deve essere assoggettata alla aliquota del 15 per cento, prevista dall'art. 1 bis della tariffa all.A) al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà o di diritti reali su terreni agricoli, e non alla minore aliquota dell'8 per cento, ancorché di fatto tale terreno non sia assoggettato a sfruttamento agricolo. Infatti, ai fini della applicazione della minore aliquota, non basta che un terreno sia di fatto non coltivato, ovvero non utilizzato, neppure quale pertinenza di un'attività di produzione agricola, bensì occorre che sia giuridicamente edificabile, in quanto incluso in uno strumento urbanistico che gli abbia già impresso destinazione economica.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)