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Sez. 2, Sentenza n. 3617 del 08/08/1977 (Rv. 387235 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - IN GENERE - DIRITTO DI COSTRUIRE E MANTENERE UN GARAGE NEL SOTTOSUOLO DI UN FONDO A VANTAGGIO DI ALTRO FONDO - DIRITTO DI SUPERFICIE - ESCLUSIONE - SERVITU - CONFIGURABILITA - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELLA SERVITU - PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE - CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO - VIOLAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387235-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - IN GENERE - DIRITTO DI COSTRUIRE E MANTENERE UN GARAGE NEL SOTTOSUOLO DI UN FONDO A VANTAGGIO DI ALTRO FONDO - DIRITTO DI SUPERFICIE - ESCLUSIONE - SERVITU - CONFIGURABILITA - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELLA SERVITU - PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE - CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO - VIOLAZIONE.*

Il diritto di costruire e mantenere, a vantaggio di un determinato fondo, un garage nel sottosuolo di altro determinato fondo vicino costituisce un diritto di servitu che non puo confondersi con un diritto di superficie. Infatti il primo diritto presuppone l'esistenza di due fondi, appartenenti a diversi proprietari, sull'uno dei quali gravi un limite o un Onere per l'utilita dell'altro fondo; il diritto di superficie presuppone invece un unico fondo su cui e attribuito, ad un soggetto diverso dal proprietario, un diritto autonomo che restringe il diritto di proprieta di quest'ultimo, a prescindere da qualsiasi considerazione di utilita di altri fondi. Pertanto, quantunque il giudice abbia il potere-dovere di qualificare giuridicamente il rapporto controverso, l'accertamento di un diritto di superficie invece del richiesto accertamento di una servitu costituisce violazione della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto attribuisce alla parte un diritto diverso da quello da essa preteso, essendone differenti i presupposti di fatto, il contenuto e la disciplina giuridica.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 955, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)