Sez. 6, Sentenza n. 623 del 11/03/1970 Ud. (dep. 27/06/1970) Rv. 114723 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE -CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - NOTIFICA AL DIFENSORE - CONSEGNA DELL'ATTO AL SOSTITUTO DEL PORTIERE - NULLITA -ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE -CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - NOTIFICA AL DIFENSORE - CONSEGNA DELL'ATTO AL SOSTITUTO DEL PORTIERE - NULLITA -ESCLUSIONE.*
La notifica di un atto destinato al difensore, eseguita mediante consegna di copia a chi fa le veci del portiere, e valida, posto che l'Esercizio di fatto del servizio abilita il sostituto alla ricezione della copia, mentre l'ufficiale notificatore non e tenuto ad accertare se colui che - esercitando le mansioni di portiere - tale gli appaia, rivesta effettivamente la suddetta qualita e sia iscritto negli appositi registri di polizia. (V 112925, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)