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Sez. 1, Sentenza n. 12359 del 01/06/1990 Ud. (dep. 14/09/1990) Rv. 185315 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - RAPINA IMPROPRIA - OMICIDIO - VIOLENZA O MINACCIA DOPO LA SOTTRAZIONE DELLA COSA MOBILE ALTRUI - È ELEMENTO COSTITUTIVO DEL DELITTO DI RAPINA IMPROPRIA E GIÀ VALUTATO DAL LEGISLATORE A TALE FINE - VALUTAZIONE ULTERIORE A TITOLO DI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DEL NESSO TELEOLOGICO EX ART. 576 N. 1 IN RELAZIONE ALL'ART. 61 N. 2 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185315-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - RAPINA IMPROPRIA - OMICIDIO - VIOLENZA O MINACCIA DOPO LA SOTTRAZIONE DELLA COSA MOBILE ALTRUI - È ELEMENTO COSTITUTIVO DEL DELITTO DI RAPINA IMPROPRIA E GIÀ VALUTATO DAL LEGISLATORE A TALE FINE - VALUTAZIONE ULTERIORE A TITOLO DI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DEL NESSO TELEOLOGICO EX ART. 576 N. 1 IN RELAZIONE ALL'ART. 61 N. 2 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*

In applicazione della regola generale stabilita dall'art. 15 cod. pen. e del principio per cui lo stesso fatto non può essere valutato a carico del medesimo soggetto più volte, la violenza o minaccia adoperata dopo la sottrazione di una cosa mobile altrui, per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè o ad altri l'impunità, è elemento costitutivo della rapina impropria, di cui all'art. 628, primo cpv., valutato dal legislatore per configurare tale fattispecie di reato e pertanto, non può essere valutata una seconda volta a titolo di circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall'art. 576 n. 1, in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen..*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 576 com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)