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Sez. 2, Ordinanza n. 32963 del 17/12/2025 (Rv. 676489-01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI
Stato
decisa il 2025-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676489-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI

INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Onerosità del contratto d'opera intellettuale - Essenzialità - Esclusione - Prova per presunzioni - Sussistenza - Fattispecie.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

In tema di prestazione d'opera del difensore, la retribuzione, quale diritto disponibile, può essere oggetto di rinuncia; in tal caso, la prova della gratuità è a carico dell'assistito e non richiede necessariamente un accordo scritto, poiché l'onere della forma ad substantiam - previsto ex art. 2233, comma 3, c.c. - riguarda esclusivamente i rapporti di patrocinio onerosi e trova applicazione solo quando sia dedotto un accordo sul compenso quale fonte di regolazione economica.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso confermando che il patto di gratuità poteva evincersi in via presuntiva dai plurimi elementi raccolti circa la sussistenza di un rapporto sentimentale con coabitazione, supportato dal rilascio di una procura generale alle liti e dal fatto che, nonostante la notevole attività professionale svolta nell'interesse dell'assistita, il professionista non aveva mai avanzato pretese economiche entro l'arco temporale - di quasi un decennio - antecedente la brusca cessazione della relazione).

Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)