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Sez. L, Sentenza n. 6530 del 06/11/1986 (Rv. 448684 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI IN FAVORE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE CON NUOVO PERSONALE ASSUNTO NEI TERRITORI DEL MEZZOGIORNO - MUTAMENTO DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA SENZA INCREMENTO OCCUPAZIONALE - DIRITTO A DETTI SGRAVI - INSUSSISTENZA - SOPRAVVENIENZA DEL MUTAMENTO PREDETTO DOPO L'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO AGLI SGRAVI - CONSERVAZIONE DEL BENEFICIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448684-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI IN FAVORE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE CON NUOVO PERSONALE ASSUNTO NEI TERRITORI DEL MEZZOGIORNO - MUTAMENTO DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA SENZA INCREMENTO OCCUPAZIONALE - DIRITTO A DETTI SGRAVI - INSUSSISTENZA - SOPRAVVENIENZA DEL MUTAMENTO PREDETTO DOPO L'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO AGLI SGRAVI - CONSERVAZIONE DEL BENEFICIO - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di sgravi contributivi previsti dall'art. 18, quarto comma, d.l. 9 agosto 1968 n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089, in favore delle aziende industriali ed artigiane che abbiano assunto nuovo personale nei territori del Mezzogiorno, così come non può sorgere il diritto a tale beneficio nel caso di mero mutamento della titolarità dell'impresa cui non si accompagni un effettivo incremento occupazionale, analogamente non può venir meno il diritto a conservare tale beneficio, già in precedenza goduto dall'impresa, ove sopraggiunga il mutamento suddetto che, proprio perché meramente formale, non può cancellare il presupposto di fatto dell'incremento occupazionale già verificatosi. (V 4244/85, mass n 441737; (V 3781/80, mass n 407628).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)