Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 22/10/1970 (Rv. 348203 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - PARTE VITTORIOSA - FATTI NON ESAMINATI O DISATTESI - ESPRESSA RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - PARTE VITTORIOSA - FATTI NON ESAMINATI O DISATTESI - ESPRESSA RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - NECESSITA.*
Se la parte, che abbia ottenuto in prime cure l'accoglimento della propria domanda sulla base di alcuni soltanto dei diversi fatti dedotti a sostegno dell'Azione proposta, intenda far cadere la presunzione di rinunzia posta a suo carico dalla legge come effetto del suo silenzio in proposito, deve chiedere espressamente che il giudice di appello, adito dall'altra parte, sottoponga a nuovo esame ed a nuova valutazione anche gli altri fatti che il primo giudice ha omesso di considerare o che ha ritenuto non provati o privi, comunque, di giuridica Rilevanza. (V 231'70, mass n 345049 3288'68, mass n 336256).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)