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Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige

Testo in vigore al

Art. 75

1. La Delegazione esercita anche il controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

Art. 76

1. Il presidente di sezione della Corte dei conti addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione della Delegazione con quella degli altri uffici della Corte.

Art. 77

1. I titoli di pagamento sono vistati dai primi referendari o referendari, che ne dispongono la registrazione.

2. Gli atti d'impegno e gli altri atti sono vistati dal consigliere, che ne dispone la registrazione.

3. I rilievi ufficiosi sono firmati dai primi referendari o referendari; il rifiuto di registrazione e' deciso dal consigliere che ne da' comunicazione scritta al Presidente della Giunta regionale o provinciale interessata.

4. La Giunta regionale o le Giunte provinciali possono chiedere che il provvedimento del consigliere sia sottoposto al riesame della Sezione di controllo della Corte.

5. In tal caso, il consigliere invia l'atto e i documenti allegati con una relazione al presidente della Corte che sottopone l'atto all'esame della Sezione di controllo ove puo' intervenire un rappresentante dell'Amministrazione regionale o delle Amministrazioni provinciali.

6. La deliberazione della Sezione e' trasmessa al Presidente della Giunta regionale o provinciale.

7. Nel caso di rifiuto di registrazione, la Giunta regionale o la Giunta provinciale puo' chiedere che le Sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto. Alla discussione puo' intervenire in rappresentante dell'Amministrazione regionale o provinciale.

8. Per il rifiuto di registrazione di atti emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione restano ferme le norme stabilite dal testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 78

1. I rendiconti delle aperture di credito disposte a favore di funzionari delegati, compresi quelli delle Amministrazioni dello Stato aventi sede nella Regione, sono inviati alla Delegazione, per la dichiarazione di regolarita', ogni tre mesi e, in ogni caso, entro trenta giorni da quello in cui e' stata ultimata l'utilizzazione dell'ordine di accreditamento.

2. La dichiarazione di regolarita' e' emessa dai primi referendari o referendari, preposti agli uffici della Delegazione.

Art. 79

1. Il rendiconto generale della Regione e delle Province e' verificato dalla Delegazione della Corte dei conti di cui all'art. 74, la quale ne riferisce al presidente della Corte. Su di esso deliberano le Sezioni riunite della Corte dei conti in conformita' dell'art. 40 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla deliberazione e' unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui la Amministrazione regionale e quelle provinciali si sono conformate alle leggi e suggerisce le variazioni e le riforme che crede opportune.

2. La deliberazione e la relazione sono trasmesse rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale e ai presidenti dei Consigli provinciali che le sottopongono ai Consigli insieme alla relazione della Giunta.

3. Copia delle deliberazioni e delle relazioni suddette sono trasmesse al Commissario del Governo.

Art. 80

1. Per la destinazione alla Delegazione regionale della Corte dei conti di Trento, e' collocato fuori ruolo un consigliere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in eccedenza ai posti fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti.

Art. 81

1. Le spese relative al personale della Delegazione sono a carico dello Stato, quelle per i locali sono a carico della Regione.

Art. 82

1. Salvo le facolta' spettanti al Commissario del Governo ai sensi dell'art. 76 dello Statuto, restano ferme le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato per cio' che concerne le funzioni delegate dallo Stato alla Regione e alle Province in base al terzo comma dell'art. 13 dello Statuto e gli atti dalla Regione e dalle Province emanati nell'esercizio di tali funzioni.

Titolo XVI. Norme sul passaggio degli uffici, dei servizi e del personale dello Stato alla Regione o alle Province

Capo I. Norme generali

Art. 83

1. Nell'esercizio delle attivita' amministrative di loro competenza, la Regione e le Province possono avvalersi dell'opera degli istituti, stabilimenti, laboratori e dei corpi consultivi tecnici centrali e periferici dello Stato, secondo modalita' da stabilirsi fra i singoli Ministeri e la Giunta regionale o provinciale. Alle sedute dei corpi consultivi stessi puo' intervenire un rappresentante della Regione ti della Provincia, designato di volta in volta dalla Giunta regionale o dalla Giunta provinciale. Tale rappresentante non ha diritto di voto.

Art. 84

1. La Regione succede all'Amministrazione statale nei diritti e obblighi derivanti dai rapporti di locazione contratti per le sedi degli uffici relativi ai servizi che in base al presente decreto passano alla Regione.

2. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature che passano alla Regione a norma dell'articolo 58 dello Statuto, nonche' delle obbligazioni di cui al precedente comma, sara' fatta constare da verbali redatti in contraddittorio dai dirigenti degli uffici trasferiti alla Regione, da funzionari a cio' delegati dai competenti Ministeri e da due funzionari delegati dal competente assessore regionale.

3. Entro un mese dall'avvenuto passaggio dei servizi, un esemplare del verbale e dei prospetti allegati, firmato da tutti gli intervenuti, dovra' essere inviato all'Intendenza di finanza di Trento e a quella di Bolzano a seconda della Provincia nella quale risiede l'ufficio passato alla Regione; un esemplare dovra' essere inviato ai Ministeri competenti, uno alla Giunta regionale e uno sara' acquisito agli atti dell'ufficio interessato.

Art. 85

1. Le Amministrazioni centrali dello Stato consegneranno alla Regione gli atti riferentisi a materie per le quali la Regione assume le relative potesta' amministrative per effetto dell'art. 13 dello Statuto e in conseguenza del passaggio dei servizi previsti dagli articoli 86 e 87 del presente decreto.

Capo II. Servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Art. 86

1. Con decorrenza, dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, passano alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'esercizio delle potesta' amministrative previste dal primo comma dell'art. 13 dello Statuto o per l'esercizio della vigilanza da parte della Regione, i seguenti uffici, enti, istituti e comitati:

  1. 1) Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Trento e di Bolzano;

  2. 2) Ispettorati ripartimentali forestali di Trento e Bolzano;

  3. 3) Uffici di amministrazione delle foreste demaniali di Trento, Merano, Cavalese, Primiero;

  4. 4) Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca della Venezia Tridentina;

  5. 5) Stazioni sperimentali di San Michele all'Adige e di Teodone;

  6. 6) Comitati provinciali della caccia di Trento e di Bolzano.

2. Dalla data indicata al primo comma cessano di avere competenza nel territorio della Regione l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura per le Venezie, l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova, il Deposito cavalli stalloni di Ferrara, per le materie che, a norma e nei limiti dell'art. 13 dello Statuto, vengono trasferite dallo Stato alla Regione e alle Province.

Capo III. Servizi del Ministero dell'industria e del commercio

Art. 87

1. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto l'Ufficio distrettuale minerario passa alle dipendenze della Regione per l'esercizio delle potesta' amministrative di sua competenza.

Capo IV. Norme transitorie sul personale

Art. 88

1. Il personale statale in servizio presso gli uffici di cui agli articoli 86 e 87 e' posto dalle Amministrazioni interessate a disposizione della Regione, nella posizione di comando, a decorrere dalla data indicata degli articoli citati.

Art. 89

1. La restituzione alle Amministrazioni statali di provenienza e il collocamento nella posizione di comando di altro personale statale sono disposti con provvedimenti del Ministero competente, sentita la Regione.

2. Nell'ambito della Regione il personale statale comandato puo' essere trasferito presso altre sedi degli uffici rispettivamente previsti agli articoli 86 e 87 con provvedimento dell'Amministrazione regionale, che ne da' notizia all'Amministrazione di appartenenza.

Art. 90

1. Il personale statale comandato conserva ad ogni effetto il proprio stato giuridico e il trattamento economico ad esso spettante.

2. Le spese per gli stipendi e le altre competenze al personale statale comandato sono a carico della Regione, la quale rimborsera' altresi' allo Stato le spese per il trattamento di quiescenza del personale medesimo nella proporzione che sara' determinata con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con l'Amministrazione regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PICCIONI - VANONI -
PELLA - ALDISIO -
SEGNI CAMPILLI -
SPATARO - TOGNI -
MARAZZA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 48. - FRASCA