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Sez. 2, Sentenza n. 3309 del 25/07/1977 (Rv. 386857 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ALIENAZIONE - DIRITTI DEI CONDOMINI - VENDITA DI UN APPARTAMENTO - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DALLA VENDITA DI ALCUNE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE - NULLITA.*
Stato
decisa il 1977-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386857-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ALIENAZIONE - DIRITTI DEI CONDOMINI - VENDITA DI UN APPARTAMENTO - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DALLA VENDITA DI ALCUNE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE - NULLITA.*

La clausola, contenuta nel contratto di vendita di un appartamento sito in un edificio in condominio, con cui viene esclusa dal trasferimento la proprieta di alcune parti comuni dell'edificio stesso, deve ritenersi nulla, poiche con essa si intende attuare la rinuncia di un condomino alle dette parti comuni, vietata dal capoverso dell'art 1118 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)