Sez. 2, Sentenza n. 1276 del 08/04/1975 (Rv. 374765 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - CLANDESTINITA - CONDIZIONI - CRITERI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - CLANDESTINITA - CONDIZIONI - CRITERI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La clandestinita, riferita al momento effettuale dello spossessamento, ricorre tutte le volte in cui questo sia avvenuto mediante Atti che non possano venire a conoscenza di colui che e stato privato del possesso o della detenzione; per cui cio che e rilevante e non tanto che il possessore o il detentore abbia ignorato lo spoglio, ma soprattutto che egli, usando l'ordinaria diligenza e avuto riguardo alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si e verificato ed e stato mantenuto, si sia trovato nella impossibilita di averne conoscenza. L'accertamento della possibilita per lo spogliato di avere conoscenza del sofferto spoglio, usando dell'ordinaria diligenza, deve essere compiuto dal giudice del merito attraverso la valutazione delle circostanze in cui e stato commesso lo spoglio ed e stato mantenuto lo spossessamento, nonche delle particolari condizioni in cui si e trovato il possessore o il detentore. Il relativo accertamento, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto, si sottrae al Sindacato di legittimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)