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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29144 del 13/11/2018 (Rv. 651767 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Imposta di registro su atti giudiziari - Sentenza resa su opposizione allo stato passivo su accertamento crediti assoggettati ad IVA - Imposizione in misura fissa - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651767-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

La sentenza che definisce il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento accertando crediti correlati ad operazioni imponibili ai fini IVA deve essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività ex art 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 177 del 2017 che ha dichiarato, "in parte qua", l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 lett. B, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 lett. C, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)