Sez. U, Sentenza n. 7838 del 15/07/1991 (Rv. 473143 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere | Vendita di fondo rustico - Complesso delle cose organizzate per l'impresa agricola e comprese nell'alienazione - Diritto di prelazione e riscatto - Inclusione - Vendita contestuale con altri beni mobili ed immobili destinati ad attività imprenditoriali diverse - Irrilevanza.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere
I diritti di prelazione e riscatto, in caso di vendita di un fondo rustico, secondo le previsioni degli artt. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, si estendono al complesso delle cose organizzate per l'impresa agricola ed incluse nell'alienazione, e spettano, per tali beni anche nell'ipotesi in cui l'alienazione medesima riguardi, con unico atto, altri beni mobili ed immobili destinati ad attività imprenditoriali diverse (nella specie, esercizio di una cava, di un supermercato, di un maneggio e di un bar-ristorante), che integrando distinte entità produttive, autonome e non complementari rispetto all'azienda agricola, si sottraggono all'esercizio di detti diritti.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)