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Sez. 1, Sentenza n. 2374 del 31/01/1997 Ud. (dep. 12/03/1997) Rv. 206993 - 01

ARMI - MUNIZIONI | Munizioni recanti impresso il simbolo "NATO" - Sono munizioni per armi da guerra - Ragioni - Possibilità di utilizzazione per il caricamento di armi comuni da sparo - Irrilevanza - Fattispecie: ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, e non di quello di cui all'art. 697 cod. pen., per la detenzione di tali munizioni.
Stato
decisa il 1997-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206993-01

ARMI - MUNIZIONI

Il comma secondo dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110 qualifica come tipo guerra quelle armi che, pur non avendo le caratteristiche indicate nel primo comma, possono essere usate con lo stesso munizionamento delle armi da guerra. La presenza di tale caratteristica, dunque, importa per l'arma comune da sparo la qualifica di arma tipo guerra; con la conseguenza che la possibilità di armamento di una pistola con munizioni recanti impresso il simbolo "NATO" fa qualificare l'arma tipo guerra, in quanto dette munizioni risultano essere destinate all'attuale armamento delle truppe dei Paesi aderenti all'Alleanza Atlantica, non rilevando che di dette munizioni possa farsi un uso alternativo mediante armamento di un'arma comune da sparo. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto la configurabilità, in relazione alla detenzione di munizioni recanti impresso il simbolo "NATO", del delitto di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n.895, e non della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)