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Sez. 2, Sentenza n. 2965 del 19/09/1968 (Rv. 335773 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NELLE SOPRAELEVAZIONI - SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICIO COSTRUITO A DISTANZA INFERIORE ALLA LEGALE - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLA DISTANZA LEGALE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335773-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NELLE SOPRAELEVAZIONI - SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICIO COSTRUITO A DISTANZA INFERIORE ALLA LEGALE - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLA DISTANZA LEGALE - SUSSISTENZA - LIMITI.*

La costruzione ed il mantenimento di un edificio a distanza inferiore a quella legale non dispensa mai, in caso di sopraelevazione, dall'Obbligo di osservare per questa la distanza prescritta e, quindi, il proprietario che sopraelevi, ove non provi il diritto ad ottenere l'arretramento del fabbricato dell'altro, deve osservare, nella sopraelevazione, la distanza legale, arretrandosi con la propria costruzione quanto e necessario per rispettarla.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)