Sez. 3, Sentenza n. 1594 del 04/07/1961 (Rv. 881903 - 01)
SFRATTO (PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA) - ORDINANZA DI CONVALIDA - PRESUPPOSTI - MANCANZA - VALORE DI SENTENZA - MEZZI D'IMPUGNAZIONE.
SFRATTO (PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA) - ORDINANZA DI CONVALIDA - PRESUPPOSTI - MANCANZA - VALORE DI SENTENZA - MEZZI D'IMPUGNAZIONE.
Tanto la licenza per finita locazione che lo sfratto per morosità sono intimazioni del locatore o del concedente per la formazione del titolo esecutivo mediante il procedimento per convalida; la citazione relativa è un mezzo per provocare l'opposizione del convenuto, la quale esclude la formazione del titolo, trasformando il procedimento per convalida in procedimento ordinario. L'intimazione convalidata in assenza o senza opposizione del convenuto è definitiva ed irrevocabile, salvo l'opposizione tardiva di cui all'art. 668 cod. proc. civ. nelle limitate ipotesi previste dallo stesso articolo; tuttavia, se l'ordinanza di convalida è emessa in Mancanza dei presupposti cui la legge condiziona la non impugnabilità del provvedimento, tali cioè da far presumere che l'intimato non abbia avuto interesse ad opporsi alla convalida, essa è equiparabile a sentenza anche ai fini delle impugnazioni e come tale è soggetta al normale rimedio dell'appello. Pertanto, contro l'ordinanza di convalida in nessun caso è ammissibile direttamente il concorso per Cassazione, né all'ordinanza non impugnabile, di cui all'art. 663 cod. proc. civ., è applicabile l'art. 111 della Costituzione, che ha lo scopo di garantire sempre, contro tutte le sentenze, la esperibilità del ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)