Sez. L, Sentenza n. 1538 del 21/04/1975 (Rv. 375136 - 01)
MANDATO - IN GENERE - DIRITTO ESCLUSIVO DI RIVENDITA IN UNA ZONA - NATURA DI CONTRATTO MISTO - ATTI DI TRASFERIMENTO DELLA MERCE - DISCIPLINA DELLA VENDITA - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE - DISCIPLINA DEL MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - MEZZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL MANDATO - AZIONE DEL CONCESSIONARIO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO - GIUDICE COMPETENTE.*
MANDATO - IN GENERE - DIRITTO ESCLUSIVO DI RIVENDITA IN UNA ZONA - NATURA DI CONTRATTO MISTO - ATTI DI TRASFERIMENTO DELLA MERCE - DISCIPLINA DELLA VENDITA - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE - DISCIPLINA DEL MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - MEZZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL MANDATO - AZIONE DEL CONCESSIONARIO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO - GIUDICE COMPETENTE.*
Il contratto che da al concessionario il diritto esclusivo di rivendere i prodotti del concedente in una determinata zona e un contratto misto, in quanto riunisce gli elementi della vendita e del mandato, e resta disciplinato dalle norme sulla vendita per quanto riguarda gli Atti di trasferimento delle merci dal concedente al concessionario e dalle norme sul mandato per quanto riguarda il rapporto di collaborazione. Qualora il concessionario agisca per lo adempimento dell'Obbligo del concedente di fornire i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, la Competenza spetta al giudice del luogo ove ha Sede l'impresa del concessionario, ivi dovendo eseguirsi l'obbligazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 20, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)