Sez. U, Ordinanza n. 20323 del 20/07/2025 (Rv. 675640-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso dell'imposta - Giurisdizione tributaria - Eccezione - Riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione - Azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - Giurisdizione del g.o. - Configurabilità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa in favore del giudice ordinario - configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza della giurisdizione tributaria in ordine alla domanda di ripetizione del contributo versato ex art. 5, comma 2-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, quale effetto dell'annullamento giudiziale di un decreto ministeriale di determinazione dei relativi importi nonché dell'osservanza di istruzioni e circolari all'uopo diramate dall'amministrazione).
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)