Sez. 6, Sentenza n. 1837 del 02/09/1980 Ud. (dep. 07/03/1981) Rv. 147931 - 01
ARMI - MUNIZIONI - DETENZIONE DI ARMI E MUNIZIONI DA GUERRA 'IN QUALSIASI QUANTITÀ - UNA SOLA CARTUCCIA DA GUERRA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
ARMI - MUNIZIONI - DETENZIONE DI ARMI E MUNIZIONI DA GUERRA 'IN QUALSIASI QUANTITÀ - UNA SOLA CARTUCCIA DA GUERRA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
L'art 2 della legge 2 ottobre 1967 n 895 (sostituito dall'art 10 legge 14 ottobre 1974 n 497) nello stabilire il divieto della detenzione di armi e munizioni da guerra si riferisce alle armi e alle munizioni 'in qualsiasi quantità e quindi anche ad una sola arma o parte di essa e ad una sola cartuccia da guerra, quale e da ritenersi la cartuccia per la pistola beretta calibro nove.*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)