Sez. U, Sentenza n. 30 del 24/11/1984 Ud. (dep. 23/01/1985) Rv. 167554 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI MANTENIMENTO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - ESTREMI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI MANTENIMENTO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - ESTREMI.*
L'Obbligo della motivazione del provvedimento con cui si dispone, dopo la convalida dell'arresto in flagranza il mantenimento della custodia in carcere, che si traduce anche nell'accertare gli elementi intrinseci della fattispecie, che assumono un particolare risalto formale nell'ipotesi di reato per il quale non sia prevista la cattura obbligatoria, si adegua al peculiare aspetto innovativo dell'art. 246 cod. proc. pen.. conseguentemente, in tale ipotesi, l'adeguatezza della motivazione deve essere valutata tenendo conto della particolarità della situazione originata dall'arresto in flagranza e della brevità del termine per decidere su fatti e persone con criteri di prevalente carattere sintomatico. (nella specie è stata annullata l'ordinanza di scarcerazione emessa dal tribunale nel corso del dibattimento instaurato col rito direttissimo, in quanto anche se formalmente il P.m. all'atto della convalida dell'arresto non aveva adottato un provvedimento circa il mantenimento dello stato di custodia carceraria, nondimeno questo era desumibile dal richiamo contenuto nel decreto di convalida medesimo, alla rilevante pericolosità sociale dell'imputato: richiamo idoneo, da un lato, a giustificare la protrazione della carcerazione cautelare e ostativo, dall'altro, alla liberazione del prevenuto ed alla adozione di misure alternative).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)