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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021 (Rv. 663151 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Sentenza d’appello - Decisione nel merito - Omessa dichiarazione di inammissibilità ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Irrilevanza - Assorbimento - Conseguenze - Impugnabilità della sentenza che definisce il giudizio - Condizioni.
Stato
decisa il 2021-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663151-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)