diritto.io

Sez. L - , Ordinanza n. 21039 del 23/08/2018 (Rv. 650139 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Prestazioni previdenziali - Decadenza sostanziale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Nuova domanda proposta in epoca successiva alla maturazione della decadenza - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650139-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che, in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, aveva rigettato l'eccezione di decadenza sul rilievo che era stata presentata una nuova istanza amministrativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2968, Cod. Civ. art. 2969, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)