Sez. 1, Sentenza n. 414 del 25/02/1964 (Rv. 300517 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) GIUNTA SPECIALE - CRITERI SPECIALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA - ATTIVITA ISTRUTTORIA E DI GIUDIZIO DEI TECNICI COMPONENTI LA GIUNTA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) GIUNTA SPECIALE - CRITERI SPECIALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA - ATTIVITA ISTRUTTORIA E DI GIUDIZIO DEI TECNICI COMPONENTI LA GIUNTA.*
Alla formazione del giudizio sul valore dell'immobile espropriato da parte della giunta speciale per le espropriazioni per pubblica utilita presso la Corte di appello di Napoli possono concorrere anche le funzioni di carattere professionale e di dati obiettivi forniti dai tecnici che compongono la giunta stessa. Quest'attivita di giudizio non va confusa con quella istruttoria, che costituisce un mezzo di prova, da compiersi nelle forme di legge ed in contraddittorio con le parti. A norma dell'art. 12 del RD 17 aprile 1921, n. 762, contiene le Disposizioni sulla procedura da osservarsi davanti alla giunta, questa puo avvalersi dell'opera di persone tecniche estranee ad essa soltanto quando cio risulti 'assolutamente necessariò. E cio per la larga partecipazione di tecnici alla giunta, che rende quest'ultima particolarmente qualificata ed idonea a compiere da se esami ed apprezzamenti di natura tecnica.*
Riferimenti normativi: Legge 17/04/1921 num. 762 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)