Sez. 3, Sentenza n. 913 del 22/03/1968 (Rv. 332259 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO DAVANTI AL QUALE SI SVOLGERA LA PROCEDURA ESECUTIVA E DELLA FORMA DELL'ESECUZIONE - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE- DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO NEL COMUNE IN CUI HA SEDE IL GIUDICE COMPETENTE PER L'ESECUZIONE - MANCANZA - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - COMPETENZA PER TERRITORIO.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO DAVANTI AL QUALE SI SVOLGERA LA PROCEDURA ESECUTIVA E DELLA FORMA DELL'ESECUZIONE - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE- DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO NEL COMUNE IN CUI HA SEDE IL GIUDICE COMPETENTE PER L'ESECUZIONE - MANCANZA - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - COMPETENZA PER TERRITORIO.*
L'art. 480 cod.proc.civ. che regola la Forma del precetto, non prescrive che in esso siano indicati l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolgera la procedura esecutiva e la Forma di esecuzione (mobiliare o immobiliare) della quale il creditore intimante ritenga avvalersi. Tale norma stabilisce l'Obbligo, per la parte istante, di dichiarare la residenza o di eleggere nel comune in cui ha Sede il giudice competente per la esecuzione, sicche tale giudice si identifica proprio in base alla dichiarazione di residenza od all'elezione di domicilio, cioe si desume da queste e ad esso giudice spetta, ai sensi dell'art. 27 cod.proc.civ., la Competenza a conoscere dell'opposizione al precetto. Soltanto in Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l'art. 480, terzo comma, cod.proc.civ. stabilisce che, in deroga al disposto dell'art.27 cod.proc.civ., le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo di notificazione del precetto che puo non coincidere con il giudice del luogo all'esecuzione. Conforme alla sentenza n.880-68, massima n.332206.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)