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Sez. 5, Sentenza n. 38664 del 05/04/2005 Cc. (dep. 21/10/2005) Rv. 232540 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - provvedimenti abnormi | Ordinanza con cui il giudice di pace dispone la rinnovazione dell'atto di citazione per omessa indicazione delle circostanze su cui dovevano essere sentiti i testi e dispone la restituzione degli atti al P.M. fissando contestualmente l'udienza di rinvio - Atto abnorme - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232540-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - provvedimenti abnormi

È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace dispone la rinnovazione dell'atto di citazione per omessa indicazione delle circostanze sulle quali devono essere sentiti i testi e la restituzione degli atti al P.M., fissando contestualmente udienza di rinvio, in quanto il vizio rilevato avrebbe potuto comportare soltanto l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta ma non certo la nullità del decreto di citazione, implicitamente ritenuta e dichiarata dal giudice. Ne consegue che tale provvedimento si è posto al di fuori degli schemi processuali vigenti ed ha determinando un'indebita regressione del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)