Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 9 luglio 1987, causa 279/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (seconda sezione)
9 luglio 1987
Nella causa 279/85,
Rudolf Misset, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, con gli avv. ti J. Putzeys e X. Leurquin, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficiale giudiziario G. Nickts, 87, avenue Guillaume,
ricorrente,
sostenuto da
Fabio Bolognese e altri, dipendenti del Consiglio delle Comunità europee, con l'avv. F. Herbert, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse, boîte postale 335, Luxembourg,
intervenienti,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. G. Peeters, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Jörg Käser, direttore dell'ufficio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100 boulevard Konrad Adenauer, 1020 Luxembourg,
convenuto,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione 14 dicembre 1984 con cui il Consiglio ha respinto la domanda di cambiamento di assegnazione del ricorrente dal ruolo LA alla categoria A,
LA CORTE (seconda sezione)
composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: D. Louterman, amministratore
vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 10 giugno 1987,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 giugno 1987,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 settembre 1985, il sig. Rudolf Misset, dipendente di grado LA7 del Consiglio delle Comunità europee, ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 14 dicembre 1984 con cui il Consiglio ha respinto la domanda di cambiamento di assegnazione del ricorrente dal ruolo LA a un posto della carriera A7-6.
punto 2
A sostegno della decisione di rigetto, il Consiglio ha fatto valere che le domande di cambiamento di assegnazione a posti di categoria A presentate da dipendenti appartenenti al ruolo LA sono inammissibili in base all'art. 45, n. 2, dello statuto del personale, a tenore del quale « il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria ad un altro quadro o ad una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso ». Il Consiglio sostiene, in sostanza, che detta disposizione vieta il passaggio senza concorso dal ruolo linguistico alla categoria A, poiché quest'ultima è, per natura, necessariamente diversa da detto ruolo per quanto riguarda sia i criteri d'assunzione sia le mansioni e le responsabilità attribuite.
punto 3
Secondo il ricorrente — le cui conclusioni sono appoggiate dagli intervenienti — i dipendenti del ruolo linguistico, poiché sono titolari di un posto LA, rientrano nella categoria A al pari dei dipendenti A e quindi non debbono superare concorsi per accedere ad una categoria alla quale già appartengono. In mancanza di un ruolo amministrativo istituito a norma dell'art. 5, n. 1, 6° comma, dello statuto, il ricorrente non si troverebbe in nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 45, n. 2. Le differenze — cui si richiama il Consiglio — tra i posti di linguisti e quelli di dipendenti A non sarebbero maggiori di quelle esistenti tra i posti di dipendenti A assegnati a direzioni generali diverse. Orbene, questi ultimi potrebbero chiedere, senza che venga loro opposto alcun ostacolo di natura giuridica, un cambiamento di assegnazione in caso di vacanza di posti A.
punto 4
Per una più ampia esposizione dei fatti, dei mezzi e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte.
punto 5
Come la Corte ha già affermato (sentenza 5 dicembre 1974, causa 176/73, Van Belle/Consiglio, Race. pag. 1361), « il n. 2 dell'art. 45 (...) costituisce una norma fondamentale che corrisponde allo scaglionamento del rapporto d'impiego comunitario in diverse categorie, che richiedono qualifiche distinte ».
punto 6
Lo statuto ha derogato ai principi generali di inquadramento dei posti dell'organigramma delle istituzioni comunitarie nelle quattro categorie A, B, C e D anche in ragione della specificità delle qualifiche richieste dalla natura specializzata dei posti di traduttore e di interprete e dei posti scientifici o tecnici. Detti posti specializzati sono stati pertanto inquadrati nel ruolo linguistico comprendente sei gradi equiparati ai gradi da 3 a 8 della categoria A e, rispettivamente, nei ruoli scientifico e tecnico, che comprendono le quattro categorie suddette.
punto 7
L'allegato I, A e B, dello statuto contiene delle tabelle indicanti, specificamente per ciascuna delle menzionate categorie, per il ruolo linguistico e per ruoli scientifico e tecnico, la corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere dei dipendenti rientranti in ciascuna di dette categorie e in ciascuno di detti ruoli. In base a dette diverse tabelle di corrispondenza, ciascuna istituzione provvede, a norma dell'art. 5, n. 4, alla definizione delle funzioni e delle attribuzioni di ciascun impiego tipo rientrante in dette categorie e in detti ruoli.
punto 8
Orbene, proprio con riferimento alla natura delle funzioni e delle attribuzioni attinenti ciascun posto da coprire sono stabiliti, a norma dell'art. 1, lett. c), dell'allegato III dello statuto, i criteri di selezione ai quali i candidati al pubblico impiego comunitario debbono rispondere ai sensi dell'art. 28, lett. d), dello statuto per poter essere nominati, in esito a un concorso, ad un posto dell'organico di una delle istituzioni.
punto 9
I posti della pianta organica raggruppati nel ruolo LA, caratterizzati dalla specializzazione linguistica, sono pertanto coperti in esito a concorsi specificamente banditi allo scopo di accertare l'idoneità dei candidati a svolgere funzioni linguistiche, le quali, in questa misura, esigono qualifiche diverse da quelle richieste per lo svolgimento di funzioni attinenti ai posti A.
punto 10
La specificità delle funzioni svolte dai dipendenti del ruolo linguistico è, del resto, riconosciuta dallo stesso ricorrente, il quale ha affermato nell'atto introduttivo che per il passaggio di un dipendente da A a LA è necessaria una prova specifica di idoneità alla funzione di interprete e di traduttore.
punto 11
Ne deriva per converso che le funzioni e le attribuzioni dei dipendenti A sono distinte da quelle dei dipendenti del ruolo linguistico. Pertanto, l'idoneità specifica di questi ultimi all'espletamento delle mansioni inerenti a posti A dev'essere valutata, in base alla versione attualmente vigente dello statuto, mediante concorsi appositamente banditi per provvedere alla copertura di posti A e che gli stessi dipendenti A debbono sostenere, a norma dell'art. 28, lett. d), dello statuto, prima di essere nominati a detti posti.
punto 12
Come la Corte ha già avuto occasione di rilevare (sentenza 21 ottobre 1986, cause riunite 269 e 292/84, Fabbro ed altri/Commissione, Race. 1986, pag. 2983, in particolare pag. 3010), nel sistema attuale dello statuto del personale le nozioni di « categoria » e di « quadro » costituiscono due nozioni distinte con precisi effetti di ordine statutario e giuridico. Lo statuto ha istituito dei ruoli (linguistico e scientifico e tecnico) e ha contemplato la possibilità di istituirne altri, per ricomprendervi i dipendenti che svolgano attività specializzate richiedenti qualifiche specifiche, allo scopo di consentire uno sviluppo di carriera separato che tenga conto di dette peculiarità. Inoltre, emerge chiaramente dalle varie disposizioni dello statuto riguardanti la carriera e le posizioni dei dipendenti che queste sono disciplinate proprio in considerazione di una distinzione sistematica tra ruolo e categoria. Peraltro, gli intervenienti hanno rilevato all'udienza che la distinzione, in talune disposizioni dello statuto, tra ruoli e categorie può spiegarsi, in particolare, con il fatto che si tratta di funzioni o di carriere che sono effettivamente differenti, a seconda che si trovino nella categoria o nel ruolo.
punto 13
Quale che sia la sua origine storica, l'art. 45, n. 2, riproduce la distinzione tra la categoria A e il ruolo LA nel senso che il passaggio dal ruolo linguistico ad un posto A comporta necessariamente l'uscita da un ruolo specializzato e l'accesso all'esercizio di funzioni e attribuzioni attinenti ad un posto A, che richiedono qualifiche diverse dalla specializzazione linguistica. Per questo motivo, il passaggio dal ruolo linguistico ad un impiego A può avvenire soltanto mediante concorso, come è stato precisato dalla Corte nella sentenza 20 giugno 1985 (causa 138/84, Spachis, Race. pag. 1939, in particolare pag. 1945).
punto 14
In considerazione di quanto precede, il mezzo di annullamento basato sull'errata applicazione dell'art. 45, n. 2, dello statuto deve essere respinto.
Sentenza › Sulle spese
paragrafo 1
15 A tenore dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura nei ricorsi proposti da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (seconda sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Firme
O'Higgins
Due
Bahlmann
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 1987.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della seconda sezione
T. F. O'Higgins