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Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
Visto l'art. 2 della legge 27 giugno 1988, n. 242;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio nazionale forense;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1 Modalita' della pratica

1. La pratica forense deve essere svolta con assiduita', diligenza, dignita', lealta' e riservatezza.

2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attivita' proprie della professione.

3. La frequenza dello studio puo' essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2.

4. Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalita' del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art. 3. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

  1. - Il testo dell'art. 18 del R.D.L. n. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) e' il seguente:
    "Art. 18. - Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente, puo' tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un'universita' della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministero di grazia e giustizia.
    E' equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonche' il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere".

  2. - L'art. 2 della legge n. 242/1988 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale) aggiunge un comma all'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (per il titolo si veda la nota all'art. 8) risulta cosi' formulato:
    "Art. 2. - Il periodo di pratica, previsto dall'art. 17, n. 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non puo' avere durata inferiore a due anni.
    Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalita' per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento".

  3. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2 Corsi post-universitari

1. I corsi post-universitari di cui all'art. 1, comma 3, hanno indirizzo teorico-pratico ed i relativi programmi debbono essere conformi a quanto stabilito nell'art. 3, comma 3.

Art. 3 Scuole di formazione

1. I consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, integra la pratica forense. I consigli dell'ordine del distretto di corte di appello possono istituire, d'intesa, scuole di formazione unificate per tutti o parte degli ordini di ciascun distretto.

2. I corsi delle scuole di cui al comma 1 sono tenuti nell'ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico, comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense.

3. Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell'art. 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio nazio-nale forense.

Art. 4 Adempimenti dei consigli dell'Ordine

1. I consigli dell'Ordine accertano e promuovono la disponibilita' degli iscritti ad accogliere nei propri studi i laureati in giurisprudenza che intendano svolgere il tirocinio forense e forniscono le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.

2. Gli avvocati ed i procuratori legali abilitati da almeno un biennio sono tenuti, nei limiti delle proprie possibilita', ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi della deontologia forense.

3. E' compito dei consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti piu' opportuni.

Art. 5 Registro speciale

1. Il registro speciale dei praticanti, di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, contiene, oltre alle generalita' complete degli iscritti ed alla data di inizio della pratica, l'indicazione dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonche' degli studi professionali presso cui la pratica viene esercitata, con gli eventuali cambiamenti intervenuti.

2. Il provvedimento di iscrizione nel registro speciale e' immediatamente comunicato, a cura del consiglio dell'Ordine, anche al professionista presso il cui studio la pratica deve essere svolta.

3. Il periodo di pratica svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al consiglio dell'Ordine, senza la previa comunicazione scritta al consiglio medesimo, non e' riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica stessa e del rilascio del relativo certificato a norma dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6 Libretto della pratica

1. I praticanti procuratori non abilitati al patrocinio davanti alle preture debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal presidente del consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:

  1. a) le udienze cui il praticante ha assisitito, con l'indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; l'assistenza non puo' essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio;

  2. b) gli atti processuali o relativi ad attivita' stragiudiziali piu' rilevanti, alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;

  3. c) le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato.

2. Il libretto della pratica deve essere esibito al consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio la pratica e' stata effettuata attestante la veridicita' delle indicazioni ivi contenute.

3. Il consiglio dell'Ordine ha facolta' di accertare la veridicita' delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti piu' opportuni.

Art. 7 Adempimenti dopo il primo anno di pratica

1. Al termine del primo anno di pratica, i praticanti procuratori debbono illustrare al consiglio dell'Ordine, con apposita relazione, le attivita' indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo.

2. Al fine di cui al comma 1, i praticanti debbono depositare presso il consiglio dell'Ordine il libretto della pratica da essi tenuto.

3. Il consiglio dell'Ordine espleta gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed ha facolta' di invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.

Art. 8 Praticanti abilitati al patrocinio

1. I praticanti procuratori abilitati al patrocinio davanti alle preture a norma dell'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, qualora, al termine del primo anno di tirocinio, intendano continuare la pratica al di fuori dello studio di un procuratore, debbono:

  1. a) comunicare il loro intendimento al consiglio dell'Ordine nel cui registro speciale sono iscritti;

  2. b) tenere e compilare il libretto della pratica, di cui all'art. 6 del presente regolamento, con le annotazioni relative all'attivita' svolta;

  3. c) trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione;

  4. d) esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica al consiglio dell'Ordine, il quale puo' accertare la veridicita' delle annotazioni nei modi ritenuti piu' opportuni.

Art. 9 Certificato di compimento della pratica

1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'Ordine che ha eseguito i previsti accertamenti sull'ultimo semestre completo di attivita' del praticante procuratore.

2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'Ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti semestri e, ove il prescritto biennio di pratica risulti completato, rilascia il certificato di compiuta pratica.

3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 determina la corte di appello presso cui il praticante puo' sostenere gli esami di procuratore legale.

Art. 11 Prima applicazione

1. Per i praticanti procuratori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano iscritti nel registro speciale ed abbiano svolto un periodo di pratica inferiore al prescritto biennio, le disposizioni di cui al regolamento stesso si applicano limitatamente al periodo residuo.

2. Ove il prescritto biennio di pratica sia stato completato, alla data di cui al comma 1, sono applicate le disposizioni precedentemente in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 aprile 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 14